Anagrafe e Stato Civile

 

Lo Stato Civile è un ufficio istituito in ogni Comune con il compito di tenere i registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.
Il D.P.R. 396/2000 dispone che in ogni comune debbano essere tenuti i Registri di Stato Civile, in base alle cui risultanze gli ufficiali di Stato Civile devono rilasciare gli estratti ed i certificati loro richiesti.
Gli atti in questione fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che il Sindaco e l'impiegato comunale a ciò delegato attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto. I registri di Stato Civile sono pubblici nel senso che il cittadino può ottenere il rilascio di certificati ed estratti, ma non è consentito a persone estranee all'ufficio di consultarli
L'Ufficio di Stato Civile rilascia i seguenti certificati e gli estratti relativi ad atti formati del Comune e trascritti in quanto Comune di residenza al momento dell'evento:
Nascita, Matrimonio, Morte

 

Responsabile: Dott.ssa Rossella D’Adamo

e-mail: ufficio.anagrafe@comune.serre.sa.it
PEC ufficio.anagrafe.serre@asmepec.it
 
Orari accesso al pubblico:
tutti i giorni dalle 8,40 alle 13,30
Come fare
Certificati / Estratti:
Richiesta diretta all'Ufficio Stato Civile
Scopo
A seconda dei casi può essere richiesta per pratiche di divorzio, riconoscimento di figli naturali, per contrarre seconde nozze ecc.
Dove rivolgersi: presso Ufficio di stato civile.
Telefono 0828974900 Fax 0828974798

Cosa occorre Richiesta scritta motivata da parte dell'interessato o di un suo incaricato appositamente delegato.
Copie integrali degli atti di nascita, di matrimonio e di morte
Cosa è
La copia integrale di un atto di stato civile (nascita, matrimonio e morte) è una fotocopia di tutte le informazioni contenute nell'atto iscritto nel Registro di Stato Civile.
Chi la emette
Per richiederla l'interessato deve presentarsi allo sportello dell’ufficio di stato civile e compilare una richiesta scritta indicando il motivo della stessa. La copia viene rilasciata solo nel caso non sussista un divieto ex lege.
Come si fa
1. La copia integrale dell'atto di nascita è una fotocopia dell'atto di nascita contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile.
Può essere richiesta se l'atto di nascita è registrato presso il Comune di Serre e cioè, in linea di massima:
se la nascita è stata dichiarata all'Ufficiale di Stato Civile di Serre;
se al momento della nascita la madre era residente a Serre;
se la nascita è avvenuta all'estero e l'atto è stato trascritto nei Registri di stato civile del Comune di Serre (di norma l'atto viene trascritto se almeno uno dei genitori è residente o iscritto all'AIRE di Serre al momento della nascita del figlio).
Nota bene:
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio le copie integrali degli atti di nascita occorrenti per procedimenti di cambiamento di stato civile (esempio, per il matrimonio) e per motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali.
Diversamente il documento potrà essere richiesto dal privato e sempre che non sussistano divieti di legge, così come segue:
a) solo ai soggetti cui l’atto si riferisce;
b) a persona diversa di cui al punto sub a):
su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante;
ovvero;
decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.
2. La copia integrale dell'atto di matrimonio può essere rilasciata solo per matrimonio avvenuto a Serre o celebrato all'estero e trascritto nel Comune di Serre.

3. La copia integrale dell'atto di morte può essere rilasciata solo nei seguenti casi:
per morte avvenuta a Serre;
per morte avvenuta all’estero ma trascritta nei registri di stato civile del comune di Serre (l’atto viene trascritto se, al momento della morte, il deceduto era iscritto all’A.I.R.E. di Serre o all'anagrafe dei residenti).
Requisiti per la richiesta
E' necessario presentarsi con un documento di identità valido e compilare l'apposito modulo, sul quale vanno indicati:
gli elementi per l'individuazione dell'atto: cognome, nome, data di nascita 
motivazione della richiesta.
Se il richiedente non è il diretto interessato (intestatario dell'atto) o esercente la potestà /tutela sullo stesso, occorre presentare un'apposita delega con allegata la fotocopia di un documento di identità personale del delegante.
Quanto dura
Le copie integrali degli atti di nascita, matrimonio e morte hanno validità di 6 mesi.
Requisiti per il ritiro
E' necessario presentarsi con un documento di identità valido.
se il ritiro viene effettuato da persona diversa dal richiedente, occorre presentare apposita delega con allegata la fotocopia di un documento di identità personale del delegante
Validità
Ha validità di 6 mesi dalla data del rilascio.
Se dopo la scadenza le informazioni in essa contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce, senza l'obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza del dipendente addetto.
Quanto costa
Il rilascio della copia integrale è gratuito.
Normativa di riferimento
D.P.R. 3.11.2000 N. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
art. 41 e segg.
D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 " Codice in materia di protezione dei dati personali".
CITTADINANZA
Principi fondamentali
I criteri ispiratori della normativa in materia di cittadinanza
La cittadinanza italiana
, basata principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano, è regolata attualmente dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91   e successive modifiche e integrazioni, e dai regolamenti di esecuzione.
I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:
la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza “iure sanguinis”
l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni  casi
la possibilità della doppia cittadinanza
la manifestazione di volontà per acquisto e perdita
Concessione della cittadinanza
Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani e a cittadini stranieri residenti in Italia
PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO  (Articolo 5 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni)
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio
Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. 
PER RESIDENZA IN ITALIA (Art. 9 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni)
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:
Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)
Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b)
Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)
Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)
All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*)
Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f)
(*) Ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza. 
 Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali
Ai sensi dell’art. 1 della legge 379/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti , in possesso dei seguenti requisiti:
nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano,Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975
emigrazione all’estero prima della data del 16/07/1920
dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi entro il 20/12/2010 davanti all’autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. La dichiarazione, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/03/2006 è stata pubblicata la legge 124/06 recante “Modifiche alla legge 91/92, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti”.
La suddetta normativa prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso il nostro status civitatis a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:
(a) nell’ipotesi in cui all’art.17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n.91
cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo
perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati
appartenenza al gruppo linguistico italiano
(b) nell’ipotesi di cui all’art. 17 bis comma 1 lettera b) della legge 05/02/1992 n.91
documentazione comprovante la diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane
L’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. In ambedue le ipotesi l’istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
 
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